Diritto di recesso sull'acquisto di un nuovo arredamento per ufficio

In molti, forviati da informazioni errate o parziali, non conoscono bene quali diritti e che garanzie hanno quando acquistano dei mobili nuovi per il proprio ufficio.
L'argomento su cui c'e' piu' confusione e' siuramente il "Diritto di Recesso".
In molti, forviati da informazioni errate o parziali, non conoscono bene quali diritti e che garanzie hanno quando acquistano dei mobili nuovi per il proprio ufficio.
L'argomento su cui c'e' piu' confusione e' siuramente il "Diritto di Recesso".
La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di 7 giorni, ed è stata adottata dal Codice Civile che lo designa in questo modo: "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 1469 bis). In sostanza, aziende e professionisti con partita Iva non possono far valere il diritto di recesso per acquisti effettuati in tale veste."
Quindi nel momento in cui si sottoscrive la conferma d'ordine per l'aquisto di un arredamento per la propria attività di fatto si stipula un contratto e salvo difetti del materiale o inadempienza del fornitore non si potra' cambiare idea.
Ovviamente stara' all'acquirente scegliere con la massima attenzione fornitore e tipo di mobili per il proprio ufficio in modo da non avere brutte sorprese al momento della consegna
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